La legge n. 3 del 27/01/2012 ha introdotto la disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, al fine di risolvere lo stato di crisi contemperando gli interessi del debitore e del creditore.

SOVRAINDEBITAMENTO: I PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Il presupposto oggettivo per l’ammissione alla procedura è che il debitore si trovi in una condizione di squilibrio perdurante tra debiti e patrimonio liquidabile, che lo pone in una situazione di difficoltà o impossibilità di pagare i propri debiti.

Per essere ammessi alla procedura di sovraindebitamento, l’unico soggetto previsto dalla legge è il consumatore (presupposto soggettivo) ovvero “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta.”

Gli altri soggetti che possono essere ammessi al procedimento sono, ad esempio:

·         gli imprenditori commerciali non fallibili perché non soddisfano i requisiti dimensionali richiesti; dall’art. 1 della legge fallimento;

·         gli imprenditori commerciali individuali che hanno cessato l’attività e si sono cancellati dal registro delle imprese da un anno;

·         le start up innovative (escluse dal fallimento dal d.l n. 179/2012);

·         gli imprenditori agricoli;

·         i soci di società di persone (art. 147 legge fallimento);

·         gli artisti e i professionisti;

·         le società di professionisti;

·         gli enti privati (fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, associazioni sportive dilettanti, onlus e enti lirici) che non svolgano attività commerciale.

SOVRAINDEBITAMENTO, I SOGGETTI ABILITATI A COMPORRE LA CRISI

Il decreto n. 202/2014 ha rivisto la figura degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), che svolgono funzioni di consulenza legale e finanziaria e rivestono il ruolo di ausiliari del giudice, disponendo che possono costituire OCC gli enti pubblici in possesso dei requisiti di indipendenza e imparzialità, vale a dire:

·         ASSODEBITI   e’ un Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento iscritto al n. 284 dell’Albo degli OCC tenuto dal Ministero della Giustizia ed opera nella Giurisdizione di Competenza del Tribunale di Reggio Calabria

SOVRAINDEBITAMENTO, I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E LA PROPOSTA DI ACCORDO

Il debitore, con l’aiuto di un OCC, deve redigere una proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti, al fine di soddisfare i creditori.

La legge riconosce al debitore una certa libertà sul contenuto, i tempi e le modalità della proposta, ma fissa anche dei limiti precisi, per tutelare i creditori titolari di crediti particolari o muniti di cause legittime di prelazione.

Il debitore è libero di proporre:

·         una dilazione di pagamento;

·         la loro rimessione parziale;

·         la divisione dei creditori in classi;

·         il pagamento parziale dei creditori privilegiati o muniti di pegno o ipoteca, anche se con limiti precisi;

·         l’affidamento del patrimonio a un gestore che provveda alla liquidazione e alla successiva ripartizione del ricavato;

·         la datio in solutum di beni;

·         di mandare all’incasso i crediti in favore degli stessi o di terzi;

·         la cessione di crediti futuri.

La proposta non è ammissibile se:

·         il debitore è sottoposto a procedure concorsuali;

·         se nei cinque anni precedenti è già ricorso ad una procedura di liquidazione o di sovraindebitamento;

·         se un accordo precedente ha avuto un esito negativo (risoluzione o revoca) per condotte a lui imputabili.

Se il patrimonio del debitore non garantisce la realizzazione concreta dell’accordo, soggetti terzi possono venire in suo aiuto conferendo beni, anche in garanzia.

 


Per accedere ad una procedura di sovraindebitamento : contattaci
 

Lavorare insieme per costruire un futuro più solido

Modulo di Contatto